Rappresentante Fiscale: obblighi tributari sui compensi

estratto dalla Pubblicazione n.1

TRUST E TRUSTEE ESTERI
IL CODICE FISCALE, IL RAPPRESENTANTE FISCALE
ED I RELATIVI OBBLIGHI TRIBUTARI

Premessa
La difficoltà ad ottenere informazioni sul Trust dall’Amministrazione Finanziaria è ben nota a tutti gli operatori del settore; pur tuttavia è innegabile lo sforzo interpretativo che gli stessi funzionari sono obbligati a fare a causa della carenza legislativa sull’argomento.
Pertanto, l’atto istitutivo del Trust e le relative problematiche civilistiche e tributarie, che non sempre hanno una soluzione condivisa, impongono ai professionisti un’analisi attenta e difficile.
Tra tali problematiche vi è quella relativa all’ottenimento del codice fiscale e alla nomina del rappresentante fiscale del Trust e del Trustee esteri.
Nella presente pubblicazione si vuole analizzare il caso in cui:
il Trust e il Trustee hanno sede all’estero;
in assenza di una stabile organizzazione (sede) in Italia;
si debba dotare il Trust di beni immobili o mobili registrati insistenti sul territorio italiano.

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In merito all’IVA.

Se il rappresentante fiscale è persona fisica, notoriamente i compensi per l’attività svolta non sono assoggettati ad IVA; se invece si tratta di un professionista o di società italiana o straniera con stabile organizzazione (sede) in Italia, i compensi saranno/non saranno assoggettati ad IVA in considerazione della sede del Trust / Trustee che potrà essere in Italia (anche tramite una stabile organizzazione), in paesi UE o extra-UE:

  • con sede in Italia, saranno assoggettati all’aliquota ordinaria del 20% (ex art. 7-ter co. 1, DPR 633/72);
  • con sede nella UE, non saranno assoggettati ad IVA -fuori campo IVA- nel caso in cui il Trust / Trustee siano soggetti passivi IVA (ex art. 7-ter co. 1 lett. a, DPR 633/72), diversamente l’operazione è assoggettata all’IVA del 20% (ex art. 7-ter, co 1, lett. b, DPR 633/72);
  • con sede in paesi extra-UE, non saranno assoggettati ad IVA -fuori campo IVA- in ogni caso, ma si possono riscontrare diverse disposizioni normative: in caso di soggetto passivo IVA, l’operazione non è assoggettata ad Iva ex art. 7-ter, co 1, lett. a, DPR 633/72; mentre in caso di soggetto non passivo IVA l’operazione non è assoggettata ad IVA ex art. 7-septies co. 1 lett. c, DPR 633/72, in quanto l’attività di rappresentante fiscale viene considerata come “prestazione di consulenza ed assistenza tecnica o legale” (cfr. Ris.Min. 05.05.1998, n.36/E).

 

In merito alla ritenuta d’acconto.

In merito alle ritenute d’acconto da applicare sui detti compensi, con riferimento agli artt. 4, 23 e 25 D.P.R. 600/73 ed all’art. 73 co. 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R., i soggetti chiamati a svolgere la funzione di sostituti d’imposta sono: “… le società e gli enti di ogni tipo, compresi i Trust con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato“.

Occorre rilevare però che con la Risoluzione Ministeriale n. 649 del 08 luglio 1980 il Ministero delle Finanze ha sostanzialmente affermato che:

  • qualora l’ente estero sia tenuto alla presentazione di dichiarazione dei redditi in Italia sarà anche chiamato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta e ad adempiere all’obbligo di presentazione del mod. 770;
  • qualora l’ente estero non sia tenuto alla presentazione di dichiarazione dei redditi in Italia non sarà considerato sostituto d’imposta e non dovrà presentare il mod. 770.

Pertanto, stante l’obbligatorietà per il Trust/Trustee di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, gli stessi effettueranno la ritenuta d’acconto e provvederanno a versarla. Successivamente, con cadenza annuale, il Trust/Trustee saranno obbligati a presentare il mod. 770 (dichiarazione dei sostituti d’imposta).

Diversamente, stante la non obbligatorietà per il Trust/Trustee di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, gli stessi non effettueranno la ritenuta d’acconto e così non saranno obbligati a presentare il Mod. 770.